Calcolo delle scadenze del sinistro stradale

Dopo un incidente stradale l'assicurazione deve fare un'offerta motivata o comunicare il diniego entro 30, 60 o 90 giorni dalla richiesta completa (art. 148 Cod. ass.). Il diritto al risarcimento si prescrive in genere in 2 anni (art. 2947 c.c.), e ogni richiesta scritta fa ripartire il termine. Inserisci le date per sapere quando scade ciascun termine.

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Hai inviato altri solleciti scritti dopo la richiesta?

Date indicative calcolate secondo gli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni e 2947 e 2963 del codice civile. Non tengono conto di eventuali sospensioni o di termini più lunghi se il fatto costituisce reato.

I termini che il calcolatore considera

TermineDurataDecorrenzaNorma
Offerta o diniego, soli danni a cose60 giorniRicezione della richiesta completaArt. 148, c. 1 Cod. ass.
Offerta o diniego con CAI firmato da entrambi30 giorniRicezione della richiesta completaArt. 148, c. 1 Cod. ass.
Offerta o diniego con lesioni90 giorniRicezione della documentazione completaArt. 148, c. 2 Cod. ass.
Proponibilità della causa60 giorni (90 con lesioni)Richiesta di risarcimentoArt. 145 Cod. ass.
Prescrizione2 anniSinistro o ultimo atto interruttivoArt. 2947, c. 2 c.c.

Come vengono calcolate le date

  • Nei termini a giorni non si conta il giorno iniziale (art. 2963 c.c.).
  • Il termine di prescrizione ad anni scade nello stesso giorno dell'anno finale. Se quel giorno non esiste, come il 29 febbraio, scade l'ultimo giorno del mese.
  • Se la prescrizione scade di domenica o in un giorno festivo nazionale, è prorogata al primo giorno non festivo. Dal 2026 è compreso anche il 4 ottobre (L. 151/2025).
  • Una richiesta scritta di risarcimento o un sollecito ricevuto dall'assicurazione interrompono la prescrizione, che ricomincia da capo (artt. 2943 e 2945 c.c.).

Esempio

Sinistro del 10 marzo 2026 con lesioni, richiesta ricevuta dall'assicurazione il 2 aprile 2026. L'offerta deve arrivare entro il 1° luglio 2026 (90 giorni). Da quella data è possibile agire in giudizio, dopo la negoziazione assistita. La prescrizione, interrotta dalla richiesta, scadrebbe il 2 aprile 2028. Quel giorno è domenica, quindi slitta a lunedì 3 aprile 2028.

Cosa fare se l'assicurazione non risponde

  1. Invia un sollecito scritto con raccomandata A/R o PEC: interrompe anche la prescrizione.
  2. Segnala il ritardo all'IVASS, che vigila sulle imprese.
  3. Valuta l'azione legale: per i danni da circolazione stradale va prima tentata la negoziazione assistita da avvocati.

Domande frequenti

La richiesta via email normale interrompe la prescrizione?

Serve un atto scritto di cui si possa provare la ricezione: raccomandata A/R o PEC. Una email ordinaria è difficile da dimostrare.

Il termine per l'offerta parte dall'incidente?

No: parte da quando l'assicurazione riceve la richiesta completa. Se mancano documenti, l'impresa può chiederli e il termine decorre dalla loro ricezione.

La prescrizione è sempre di 2 anni?

È il termine generale per i danni da circolazione stradale. Se il fatto costituisce reato, per esempio lesioni gravi, si applica il termine più lungo previsto per il reato.

Posso inserire questo calcolatore nel mio sito?

Sì, gratuitamente: trovi il codice in fondo alla pagina e nella pagina dei widget per webmaster.

Fonti

Strumento informativo: non sostituisce la verifica di un professionista sul caso concreto.

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