Risarcimento del passeggero (terzo trasportato)

Il passeggero ferito in un incidente, il cosiddetto terzo trasportato, chiede il risarcimento all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava (art. 141 Codice delle assicurazioni), a prescindere da chi abbia causato l'incidente. Fa eccezione solo il caso fortuito. Non deve dimostrare la colpa di nessuno: basta provare di essere stato trasportato e di aver subito danni nel sinistro.

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Come funziona l'art. 141

L'art. 141 tutela il passeggero in modo rafforzato: l'impresa del vettore risarcisce il danno entro il massimale minimo di legge, anche se la colpa è dell'altro conducente. Poi è l'impresa a regolare i conti con la compagnia del responsabile. Se il danno supera il massimale minimo, per la parte eccedente risponde l'assicurazione del responsabile.

Chi può essere terzo trasportato

  • Il passeggero di auto, moto, scooter, autobus, camion o furgone.
  • Anche il familiare del conducente o il proprietario non alla guida, con alcune limitazioni previste dall'art. 129 per i danni alle cose.
  • Non il conducente stesso: per i propri danni il conducente si rivolge all'assicurazione dell'altro veicolo.

Incidente con un solo veicolo

Se il veicolo è uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi, il passeggero chiede il risarcimento all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, anche se il conducente è un amico o un familiare. È il caso tipico in cui l'art. 141 e l'azione diretta tutelano il trasportato.

La richiesta: cosa inviare

  1. Richiesta all'impresa del veicolo su cui viaggiavi, con raccomandata A/R o PEC.
  2. Dati del sinistro, targhe, generalità e codice fiscale, età e attività lavorativa.
  3. Referto di pronto soccorso, certificati e, a guarigione, attestazione di guarigione o di postumi.
  4. Prova del trasporto: rapporto delle autorità, CAI, testimoni.

L'impresa deve formulare l'offerta o motivare il diniego entro 90 giorni dalla richiesta completa.

Caso fortuito e cintura di sicurezza

L'unica esclusione prevista dall'art. 141 è il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla condotta dei conducenti. Il mancato uso della cintura non esclude il risarcimento, ma può ridurlo se ha aggravato le lesioni.

Domande frequenti

Ero passeggero dell'auto di un familiare: posso chiedere il risarcimento?

Sì, per i danni alla persona. L'assicurazione RC del veicolo copre anche i familiari trasportati; per i danni alle cose dei familiari l'art. 129 prevede alcune esclusioni.

Devo dimostrare che il mio conducente non aveva colpa?

No. Con l'art. 141 il risarcimento è dovuto a prescindere dall'accertamento della responsabilità tra i conducenti, salvo il caso fortuito.

Posso chiedere i danni all'assicurazione dell'altro veicolo?

Sì, in alternativa puoi agire verso l'assicurazione del responsabile (art. 144), dovendo però provare la sua responsabilità.

Ero sull'autobus quando ha frenato bruscamente: vale l'art. 141?

L'art. 141 presuppone un sinistro tra veicoli. Le cadute a bordo per brusche frenate senza collisione si valutano in base alla responsabilità del vettore: conviene far esaminare il caso.

Fonti e riferimenti

Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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