Caduta sull'autobus: come ottenere il risarcimento
Se cadi sull'autobus per una frenata o una ripartenza brusca, oppure mentre sali o scendi, puoi chiedere il risarcimento all'azienda di trasporto. Per l'art. 1681 del Codice civile il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Non devi quindi dimostrare la colpa dell'autista, ma devi provare la caduta, il momento e le lesioni. Muoviti presto: per l'azione basata sul contratto di trasporto il termine di prescrizione è breve.
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Chi risponde della caduta
Con il biglietto o l'abbonamento si conclude un contratto di trasporto: l'azienda si impegna a portarti a destinazione sano e salvo. Per questo l'art. 1681 c.c. pone a suo carico i sinistri che ti colpiscono durante il viaggio, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Le clausole che limitano questa responsabilità sono nulle, e la regola vale anche per il trasporto gratuito.
In pratica la richiesta si rivolge all'azienda di trasporto, che di solito la gira alla propria compagnia di assicurazione.
I casi più frequenti
- Frenata o ripartenza improvvisa mentre sei in piedi o stai raggiungendo il posto.
- Caduta in salita o in discesa, ad esempio per porte che si chiudono o mezzo che riparte troppo presto.
- Pavimento bagnato o scivoloso, sostegni mancanti o danneggiati.
- Urto con un altro veicolo: in questo caso valgono anche le regole del terzo trasportato.
Il risarcimento può essere ridotto o escluso se la caduta dipende da una tua condotta imprudente, ad esempio se non ti reggevi pur potendolo fare. Ogni caso va valutato sulla dinamica.
Cosa fare subito dopo la caduta
- Segnala subito l'accaduto all'autista e chiedi che venga annotato. Prendi nota di linea, numero del mezzo, direzione, fermata e orario.
- Chiedi nome e recapito ai testimoni: altri passeggeri possono confermare la frenata o la ripartenza.
- Fotografa il punto della caduta e, se il mezzo ne è dotato, chiedi all'azienda di conservare le immagini delle telecamere di bordo: spesso vengono sovrascritte dopo pochi giorni.
- Vai al pronto soccorso o dal medico lo stesso giorno: il referto collega le lesioni alla caduta.
- Conserva il biglietto o l'abbonamento e le ricevute di tutte le spese mediche.
Come si calcola il risarcimento
Le voci sono le stesse di un incidente stradale con lesioni: danno biologico temporaneo e permanente accertato dal medico legale, spese mediche documentate ed eventuale reddito perso. Per le lesioni lievi su autobus e altri veicoli a motore la giurisprudenza più recente applica i valori di legge dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni: puoi farti un'idea con il calcolatore del danno biologico, tenendo conto che i giorni e i punti li stabilisce il medico legale.
La richiesta all'azienda di trasporto
Invia una richiesta scritta di risarcimento con PEC o raccomandata A/R all'azienda, indicando:
- data, ora, linea, numero del mezzo e fermata;
- dinamica della caduta e nomi dei testimoni;
- titolo di viaggio;
- referto e certificati medici;
- richiesta di conservare le registrazioni video.
Se l'azienda ti convoca a una visita, leggi come prepararti nella guida alla visita medico-legale. Se arriva un'offerta, verificala prima di firmare: vedi come valutare l'offerta.
Attenzione alla prescrizione
Per i diritti che derivano dal contratto di trasporto l'art. 2951 c.c. prevede una prescrizione di un anno. A seconda del caso possono entrare in gioco anche altre azioni con termini diversi, ma è prudente non contarci: invia la richiesta scritta il prima possibile, perché la ricezione da parte dell'azienda interrompe la prescrizione e la fa ripartire da capo.
Domande frequenti
Devo dimostrare che l'autista ha frenato male?
No. Per l'art. 1681 c.c. è l'azienda di trasporto a dover provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Tu devi dimostrare di essere caduto durante il viaggio e di aver subito delle lesioni.
Se non mi reggevo perdo il diritto al risarcimento?
Non automaticamente. La tua condotta può ridurre o, nei casi più gravi, escludere il risarcimento, ma si valuta caso per caso: conta per esempio se c'era un sostegno raggiungibile e quanto è stata brusca la manovra.
Sono caduto scendendo dall'autobus: vale lo stesso?
Le operazioni di salita e discesa fanno parte del trasporto. Una caduta mentre scendi, ad esempio perché il mezzo riparte con le porte aperte, può rientrare nella responsabilità del vettore.
Non avevo il biglietto: posso chiedere i danni?
La mancanza del titolo di viaggio complica la prova del contratto di trasporto, ma non elimina di per sé ogni tutela. Conviene far esaminare il caso.
Entro quanto tempo devo chiedere il risarcimento?
Prima possibile. Per l'azione basata sul contratto di trasporto la prescrizione è di un anno (art. 2951 c.c.). Una richiesta scritta ricevuta dall'azienda la interrompe.
Vale anche per tram e metropolitana?
La responsabilità del vettore dell'art. 1681 c.c. riguarda ogni trasporto di persone. Per i mezzi su rotaia, però, i criteri di calcolo del danno possono essere diversi da quelli dei veicoli stradali.
Fonti e riferimenti
- Art. 1681 Codice civile (responsabilità del vettore)
- Art. 2951 Codice civile (prescrizione in materia di trasporto)
- Art. 139 Codice delle assicurazioni private (lesioni di lieve entità)
- Art. 141 Codice delle assicurazioni private (terzo trasportato)
Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce una consulenza sul caso concreto.