Risarcimento per incidente in bicicletta o bici elettrica

Il ciclista investito da un'auto, una moto o un altro veicolo a motore chiede il risarcimento all'assicurazione RC del veicolo responsabile. Il ciclista non ha un'assicurazione RC obbligatoria e non può usare il risarcimento diretto. Lo stesso vale per la bici elettrica a pedalata assistita conforme al Codice della strada. La responsabilità si ricostruisce dalla dinamica: un eventuale concorso di colpa riduce il risarcimento.

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A chi si chiede il risarcimento

La richiesta va inviata all'impresa che assicura il veicolo a motore coinvolto (art. 148), con la quale il danneggiato ha anche azione diretta (art. 144). Se il veicolo è fuggito o non è assicurato si ricorre al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada tramite l'impresa designata per la regione.

Bici elettrica: quando è considerata bicicletta

Le biciclette a pedalata assistita con motore fino a 0,25 kW, che si disattiva a 25 km/h o quando si smette di pedalare, sono equiparate ai velocipedi. I mezzi con acceleratore autonomo o prestazioni superiori rientrano invece tra i ciclomotori, con obblighi di targa e assicurazione: in quel caso cambiano anche le regole sul risarcimento.

Responsabilità e concorso di colpa del ciclista

Nell'urto tra un veicolo a motore e una bicicletta la giurisprudenza applica in genere l'art. 2054 c.c. al conducente del veicolo a motore, che deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Il ciclista ha però precisi obblighi (art. 182 Codice della strada: marcia a destra, luci, uso delle piste ciclabili dove presenti). Le violazioni possono portare a un concorso di colpa e a una riduzione proporzionale del risarcimento.

Danni risarcibili

  • Danno biologico temporaneo e permanente, accertato dal medico legale.
  • Spese mediche e di riabilitazione documentate.
  • Riparazione o valore della bicicletta, casco, abbigliamento, dispositivi.
  • Perdita di reddito, se documentata.

Prove da raccogliere

  • Foto della bici, del veicolo, della strada e della segnaletica.
  • Dati del conducente e della polizza, targa del veicolo.
  • Testimoni e, se presenti, telecamere della zona (da segnalare subito: le registrazioni vengono cancellate dopo pochi giorni).
  • Referto del pronto soccorso e certificati successivi.
  • Rapporto delle autorità, se intervenute.

Domande frequenti

Il ciclista può usare il risarcimento diretto?

No. Il risarcimento diretto riguarda i veicoli a motore identificati e assicurati: il ciclista si rivolge all'assicurazione del veicolo responsabile.

E se la bici è stata urtata da un'auto in fuga?

Se il veicolo non è identificato, i danni alla persona si chiedono al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (CONSAP) tramite l'impresa designata. I danni alle cose sono risarciti solo in ipotesi limitate.

Se il ciclista investe un pedone chi paga?

Il ciclista risponde personalmente. Se ha una polizza di responsabilità civile (ad esempio familiare o legata a un'associazione) può intervenire quella copertura.

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?

In genere 2 anni dal sinistro (art. 2947 c.c.), salvo interruzioni o casi in cui il fatto costituisce reato.

Fonti e riferimenti

Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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