Incidente in parcheggio: chi paga i danni
Nei parcheggi dei supermercati, dei centri commerciali e negli autosili aperti al pubblico l'assicurazione RC auto opera come su strada: chi causa il danno ne risponde tramite la propria polizza, e si può usare la constatazione amichevole (CAI) e il risarcimento diretto. Se il responsabile è sparito, i danni al veicolo sono difficili da recuperare: contano telecamere, testimoni e una denuncia tempestiva.
Aggiornato al · Fonti normative in fondo alla pagina
Il parcheggio è "strada" per l'assicurazione?
L'obbligo di assicurazione RC riguarda la circolazione su strade di uso pubblico e sulle aree a queste equiparate. I parcheggi privati aperti al pubblico, come quelli dei supermercati, rientrano in genere in questa nozione. Gli urti tra veicoli o con pedoni si gestiscono quindi con le normali procedure RC auto.
Urto tra due auto in manovra
Nei parcheggi le dinamiche tipiche sono la retromarcia da uno stallo, l'uscita contemporanea e l'urto in corsia. In mancanza di segnaletica specifica si valutano prudenza, precedenza e visibilità. Compilare subito il CAI con un disegno chiaro e firmarlo entrambi semplifica la pratica e riduce i tempi di offerta. Puoi verificare come il barème ripartisce la responsabilità con il simulatore "chi ha ragione".
Auto danneggiata in sosta da un ignoto
Se trovi l'auto urtata e il responsabile non ha lasciato i suoi dati:
- fotografa danni e posizione e cerca testimoni;
- chiedi subito alla direzione del supermercato di conservare le registrazioni delle telecamere, consegnabili alle autorità;
- sporgi denuncia: lasciare il luogo senza fornire i dati è un illecito.
Se il responsabile non viene identificato, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce solo i danni alla persona: i danni al veicolo sono coperti solo se ci sono anche danni gravi alla persona (art. 283, comma 2). Per l'auto danneggiata in sosta verifica quindi le coperture accessorie della tua polizza (es. atti vandalici, kasko).
Pedone investito nel parcheggio
Il pedone urtato da un veicolo in manovra chiede il risarcimento all'assicurazione di quel veicolo, con la presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c.
Responsabilità del gestore del parcheggio
Il gestore può essere chiamato a rispondere per anomalie della struttura (buche, ostacoli non segnalati, illuminazione carente) secondo l'art. 2051 c.c. Di regola non risponde invece dei danni causati da altri automobilisti, salvo che abbia assunto un obbligo di custodia del veicolo, come nei parcheggi a pagamento custoditi.
Domande frequenti
Nel parcheggio del supermercato vale il CAI?
Sì. Il modulo di constatazione amichevole si usa anche nei parcheggi aperti al pubblico; firmato da entrambi accelera la liquidazione.
Il supermercato è obbligato a mostrarmi le telecamere?
Il gestore tutela la privacy delle persone riprese e di solito consegna le immagini alle autorità su richiesta. Per questo è importante chiedere subito di conservarle e presentare denuncia.
In un autosilo a pagamento chi risponde dei danni in sosta?
Dipende dal contratto: se il parcheggio è custodito, il gestore può essere responsabile della custodia del veicolo. Conserva sempre il ticket e segnala subito il danno al personale.
Posso usare il risarcimento diretto anche nel parcheggio?
Sì, se ricorrono le condizioni dell'art. 149: due veicoli a motore identificati e assicurati in Italia.
Fonti e riferimenti
- Art. 122 Codice delle assicurazioni private (veicoli soggetti all'obbligo)
- Art. 149 Codice delle assicurazioni private (risarcimento diretto)
- Art. 2054 Codice civile (circolazione di veicoli)
- Art. 2051 Codice civile (danno cagionato da cosa in custodia)
- CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
- IVASS – Cosa fare in caso di sinistro
Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce una consulenza sul caso concreto.