L'assicurazione non paga il sinistro: cosa fare

Se l'assicurazione non paga il sinistro, verifica prima se i termini sono scaduti: l'impresa deve fare un'offerta motivata o spiegare per iscritto perché non la fa entro 30, 60 o 90 giorni dalla richiesta completa (art. 148 Codice delle assicurazioni). Scaduti i termini puoi sollecitare per iscritto, presentare reclamo all'impresa, che deve risponderti entro 45 giorni, poi all'IVASS e, se serve, agire in giudizio (art. 145).

Aggiornato al · Fonti normative in fondo alla pagina

Controlla da quando decorrono i termini

I termini dell'art. 148 partono dalla ricezione di una richiesta completa:

  • 30 giorni per i soli danni a cose con constatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti;
  • 60 giorni per i soli danni a cose senza CAI firmato da entrambi;
  • 90 giorni se ci sono lesioni personali o un decesso.

Se la richiesta era incompleta, l'impresa può chiederti le integrazioni entro 30 giorni e i termini ripartono da quando le ricevi (comma 5). Allo stesso modo restano sospesi se non ti sei reso disponibile per la perizia del veicolo o per la visita medico-legale (comma 3). Calcola le date esatte con il calcolatore delle scadenze e, se non hai ancora inviato la richiesta, usa il generatore della lettera.

Perché l'assicurazione può non pagare

  • Contesta la responsabilità: ritiene che la colpa sia tua, in tutto o in parte. Deve però comunicarti i motivi per iscritto.
  • Documentazione mancante: dati, codice fiscale, certificati medici o attestazione di guarigione non ancora inviati.
  • Approfondimenti antifrode: se emergono indici di anomalia, l'impresa può sospendere l'offerta motivandola e informando l'IVASS; entro 30 giorni deve comunicarti le sue determinazioni conclusive (comma 2-bis).
  • Ti sei rivolto all'impresa sbagliata: ad esempio risarcimento diretto chiesto quando non si applica, come con più di due veicoli coinvolti o un veicolo estero.
  • Il responsabile non è assicurato o non è identificato: in questi casi può intervenire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Sollecito scritto e accesso agli atti

Il primo passo è un sollecito con PEC o raccomandata A/R: indica numero di sinistro, data della richiesta, documenti già inviati e chiedi l'offerta o il diniego motivato. Conserva le ricevute.

Conclusa la valutazione del sinistro, puoi chiedere per iscritto l'accesso agli atti che ti riguardano, come perizie e relazioni (art. 146). Se entro 60 giorni dalla richiesta non ti viene consentito di vederli ed estrarne copia, puoi presentare reclamo all'IVASS.

Reclamo all'impresa e all'IVASS

  1. Invia il reclamo all'ufficio reclami della compagnia: secondo le indicazioni dell'IVASS deve risponderti entro 45 giorni.
  2. Se non ricevi risposta o non sei soddisfatto, puoi rivolgerti all'IVASS, allegando copia del reclamo e della risposta.

Il reclamo all'IVASS segnala il comportamento dell'impresa all'autorità di vigilanza, ma non decide il tuo risarcimento: per ottenere le somme serve un accordo o una decisione giudiziale.

Quando si può fare causa

L'art. 145 consente di agire in giudizio solo dopo che sono decorsi 60 giorni, o 90 in caso di danno alla persona, dalla richiesta di risarcimento inviata con raccomandata A/R nel rispetto dei contenuti dell'art. 148. Se l'impresa ha sospeso la pratica per approfondimenti antifrode, valgono le regole particolari del comma 2-bis. Prima della causa, per i danni da circolazione di veicoli va inoltre tentata la negoziazione assistita da avvocati.

Tieni sotto controllo la prescrizione: per i danni da circolazione è di regola di due anni (art. 2947 c.c.), salvo i casi in cui il fatto costituisce reato. Le trattative non la fermano da sole: serve un atto scritto che la interrompa.

Se ti ha fatto un'offerta che non ti convince

Un'offerta bassa è un problema diverso dal mancato pagamento: puoi non accettarla e farti comunque versare la somma come acconto. Trovi la procedura nella guida su come valutare l'offerta dell'assicurazione.

Se il sinistro ha causato lesioni o la compagnia contesta la responsabilità, con la valutazione gratuita puoi far esaminare il caso: se vuoi, professionisti specializzati seguono solleciti e scadenze e trattano con l'assicurazione per tuo conto.

Domande frequenti

Quanto tempo ha l'assicurazione per pagare dopo l'offerta?

Se accetti l'offerta, l'impresa paga entro 15 giorni dalla tua comunicazione. Se non la accetti, deve comunque versarti la somma offerta entro lo stesso termine, come acconto sulla liquidazione definitiva (art. 148, commi 6 e 7).

L'assicurazione non risponde: posso rivolgermi subito all'IVASS?

L'IVASS indica di presentare prima reclamo all'ufficio reclami dell'impresa, che deve rispondere entro 45 giorni. Se non risponde o la risposta non ti soddisfa, puoi rivolgerti all'IVASS.

L'IVASS può obbligare l'assicurazione a risarcirmi?

No. L'IVASS vigila sul comportamento delle imprese e può intervenire sulle violazioni, ma non liquida il danno né decide chi ha ragione nel sinistro.

L'assicurazione dice che ho torto: cosa posso fare?

Chiedi la motivazione scritta, raccogli le prove della dinamica (CAI, foto, testimoni, verbale) e confrontale con il barème della constatazione amichevole. Puoi usare il simulatore "chi ha ragione" per una prima verifica.

Il responsabile non era assicurato: chi mi paga?

Se il veicolo responsabile non era assicurato o non è stato identificato, puoi rivolgerti al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, tramite l'impresa designata, nei limiti previsti dalla legge.

Fonti e riferimenti

Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

L'assicurazione fa i suoi interessi. Noi facciamo i tuoi.

Non accontentarti della prima offerta: fai valutare gratuitamente il tuo caso da professionisti specializzati che trattano per ottenere il massimo che ti spetta.

VALUTA IL TUO INCIDENTE
Valuta il tuo incidente