Offerta di risarcimento dell'assicurazione: accettarla o contestarla
L'offerta dell'assicurazione non è obbligatoria da accettare. Se la ritieni bassa puoi comunicare per iscritto che non la accetti: in base all'art. 148, commi 7 e 8, del Codice delle assicurazioni l'impresa deve comunque versarti la somma offerta entro 15 giorni, che vale come acconto sulla liquidazione definitiva. Prima di firmare una quietanza "a saldo", verifica che l'offerta comprenda tutte le voci di danno documentate.
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Entro quando deve arrivare l'offerta
L'art. 148 impone all'impresa di formulare un'offerta congrua e motivata, oppure di spiegare per iscritto perché non la fa, entro termini precisi che decorrono dalla richiesta completa:
- 30 giorni per i soli danni a cose, se la constatazione amichevole è firmata da entrambi i conducenti;
- 60 giorni per i soli danni a cose senza CAI firmato da entrambi;
- 90 giorni se ci sono lesioni personali o un decesso.
Se la richiesta è incompleta, l'impresa deve chiedere le integrazioni entro 30 giorni e i termini ripartono da quando le ricevi. Puoi calcolare le date del tuo caso con il calcolatore delle scadenze.
Come capire se l'offerta è bassa
Un'offerta non è "bassa" in astratto: lo è se non copre i danni che puoi documentare. Confrontala voce per voce:
- Danno al veicolo: preventivo o fattura di riparazione, oppure valore commerciale se il veicolo non è riparabile, con le spese accessorie (soccorso, demolizione, nuova immatricolazione).
- Danno biologico: punti di invalidità permanente e giorni di invalidità temporanea riconosciuti dal medico legale. Per le lesioni fino a 9 punti puoi fare una stima con il calcolatore del danno biologico.
- Spese mediche e di cura documentate: visite, farmaci, fisioterapia, trasporti. Vedi quali spese mediche chiedere.
- Danno patrimoniale: reddito perso nei giorni di stop, se documentabile.
- Fermo tecnico e auto sostitutiva, se ne hai prova.
Le voci mancanti, i giorni di temporanea ridotti o i punti non riconosciuti sono i punti in cui di solito si concentra la differenza.
Accettare, rifiutare o non rispondere
L'art. 148 disciplina tre situazioni:
- Accetti: l'impresa paga entro 15 giorni dalla tua comunicazione (comma 6). Di solito ti chiede di firmare una quietanza che chiude la pratica.
- Non accetti: l'impresa paga comunque la somma offerta entro 15 giorni e quell'importo viene imputato nella liquidazione definitiva (comma 7). Puoi quindi incassare e continuare a chiedere la differenza.
- Non rispondi: trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, l'impresa versa la somma con gli stessi effetti del rifiuto (comma 8).
Attenzione alla formulazione di ciò che firmi: una quietanza che dichiara il danno interamente liquidato può chiudere definitivamente ogni richiesta ulteriore. Se intendi chiedere di più, scrivi chiaramente che incassi la somma a titolo di acconto.
Come contestare l'offerta
- Rispondi per iscritto, con PEC o raccomandata A/R, dichiarando che non accetti l'offerta e che la somma eventualmente versata è trattenuta come acconto.
- Indica le voci non considerate o sottostimate e allega la documentazione: fatture, perizia di parte, relazione del tuo medico legale.
- Chiedi, se ti serve, l'accesso agli atti del fascicolo del sinistro (art. 146 del Codice delle assicurazioni), ad esempio per leggere la perizia o la relazione medico-legale dell'impresa.
- Se l'impresa non risponde o viola i termini, puoi presentare reclamo all'impresa e, in seconda battuta, all'IVASS: vedi cosa fare se l'assicurazione non paga.
- Tieni d'occhio la prescrizione: le trattative non la sospendono automaticamente. Per interromperla serve un atto scritto di richiesta.
Cosa succede se il giudice liquida molto di più
L'art. 148, comma 10, prevede che se in giudizio il danno viene liquidato in misura più che doppia rispetto all'offerta dell'impresa (al netto di rivalutazione e interessi), il giudice trasmetta la sentenza all'IVASS per le verifiche di sua competenza. È un segnale di quanto la legge consideri importante che l'offerta sia davvero congrua.
Quando conviene farsi assistere
Per un piccolo danno alla carrozzeria spesso basta un confronto con il preventivo del carrozziere. Quando ci sono lesioni personali, punti di invalidità in discussione o un veicolo dichiarato non riparabile, la differenza tra un'offerta e l'altra può essere rilevante. Con la valutazione gratuita puoi far esaminare il caso: se vuoi, professionisti specializzati trattano con l'assicurazione e seguono scadenze e solleciti per tuo conto.
Domande frequenti
Posso incassare l'offerta e chiedere ancora di più?
Sì. Se comunichi che non accetti l'offerta, l'art. 148, comma 7, obbliga l'impresa a versare comunque la somma entro 15 giorni come acconto sulla liquidazione definitiva. Evita però di firmare una quietanza a saldo e stralcio.
Entro quanto tempo devo rispondere all'offerta?
La legge non fissa un termine per accettare. Se non rispondi entro 30 giorni dalla comunicazione, l'impresa ti versa comunque la somma offerta, con gli stessi effetti di un rifiuto (art. 148, comma 8).
L'assicurazione non ha fatto nessuna offerta: cosa posso fare?
Scaduti i termini di 30, 60 o 90 giorni senza offerta né diniego motivato, puoi sollecitare per iscritto, presentare reclamo all'impresa e all'IVASS e valutare l'azione in giudizio, che è proponibile dopo il decorso dei termini previsti dall'art. 145.
Cosa significa quietanza a saldo?
È la dichiarazione con cui accetti l'importo come risarcimento definitivo. Una volta firmata, di regola non puoi chiedere altre somme per lo stesso sinistro: leggila con attenzione prima di firmare.
L'offerta per l'auto è pari al valore commerciale: è giusto?
Dipende. Se la riparazione è eccessivamente onerosa rispetto al valore del veicolo, il risarcimento può essere limitato al valore commerciale più le spese accessorie; la valutazione però va fatta caso per caso, non con una soglia automatica.
Fonti e riferimenti
- Art. 148 Codice delle assicurazioni private (procedura di risarcimento)
- Art. 146 Codice delle assicurazioni private (accesso agli atti)
- Art. 145 Codice delle assicurazioni private (proponibilità dell'azione)
- Art. 139 Codice delle assicurazioni private (lesioni di lieve entità)
- Art. 2947 Codice civile (prescrizione del diritto al risarcimento)
- IVASS – Cosa fare in caso di sinistro
Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce una consulenza sul caso concreto.