Risarcimento del pedone investito
Il pedone investito chiede il risarcimento all'assicurazione del veicolo che lo ha travolto. L'art. 2054 c.c. presume la responsabilità del conducente, che per liberarsene deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il comportamento del pedone può portare a un concorso di colpa. Se il veicolo è fuggito o non è assicurato interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
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Responsabilità: la presunzione a favore del pedone
Il conducente deve dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti e adottare la massima prudenza (art. 191 Codice della strada). Nel giudizio civile grava su di lui la prova liberatoria dell'art. 2054, primo comma. Per superarla non basta indicare un comportamento scorretto del pedone: deve dimostrare che l'investimento era imprevedibile e inevitabile.
Quando c'è concorso di colpa del pedone
Il pedone deve attraversare sulle strisce quando sono vicine, dare la precedenza ai veicoli fuori dagli attraversamenti e non attardarsi sulla carreggiata (art. 190 Codice della strada). Comportamenti imprudenti, come attraversare all'improvviso fuori dalle strisce o col semaforo rosso, possono ridurre il risarcimento in proporzione alla colpa attribuita.
Come si presenta la richiesta
- Destinatario: l'impresa che assicura il veicolo investitore (art. 148), anche con azione diretta (art. 144).
- Contenuto: dati del sinistro, dinamica, codice fiscale, età, attività lavorativa, documentazione medica e dichiarazione di guarigione o di stabilizzazione dei postumi.
- Termine per l'offerta: in generale 90 giorni dalla richiesta completa in presenza di lesioni.
Investitore in fuga o non assicurato
Se il veicolo non è identificato, il pedone può rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito da CONSAP, tramite l'impresa designata per la regione in cui è avvenuto il sinistro. Denunciare il fatto alle autorità e cercare testimoni o telecamere è fondamentale.
Danni risarcibili e lesioni gravi
Oltre al danno biologico temporaneo e permanente, possono essere risarciti spese mediche, assistenza, perdita di reddito e, nei casi più gravi, il danno da riduzione della capacità lavorativa. Per le lesioni da 10 punti in su si applica la Tabella Unica Nazionale (art. 138): la quantificazione richiede una valutazione specialistica.
Domande frequenti
Se attraversavo fuori dalle strisce perdo il risarcimento?
Non necessariamente. Può esserti attribuita una quota di colpa che riduce il risarcimento, ma il conducente resta responsabile se non dimostra che l'investimento era inevitabile.
Chi paga se il pedone è investito da una bicicletta?
Il ciclista risponde personalmente, salvo che abbia una polizza di responsabilità civile che copra il danno.
Serve la denuncia alle autorità?
Non è sempre obbligatoria per il risarcimento civile, ma il rapporto delle autorità è una prova molto utile. In caso di fuga la denuncia è fortemente consigliata: secondo la Cassazione non è obbligatoria per ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia, ma è un elemento importante per dimostrare il fatto (Cass. 9939/2012).
Entro quanto tempo devo agire?
In genere 2 anni (art. 2947 c.c.). Se il fatto costituisce reato, come le lesioni stradali gravi, si applica il termine più lungo previsto per il reato.
Fonti e riferimenti
- Art. 2054 Codice civile (circolazione di veicoli)
- Art. 190 Codice della strada (comportamento dei pedoni)
- Art. 191 Codice della strada (comportamento dei conducenti verso i pedoni)
- Art. 148 Codice delle assicurazioni private (procedura di risarcimento)
- Art. 144 Codice delle assicurazioni private (azione diretta)
- CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
- Art. 138 Codice delle assicurazioni private (lesioni di non lieve entità)
- Art. 2947 Codice civile (prescrizione del diritto al risarcimento)
Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce una consulenza sul caso concreto.